Con il decreto Aiuti quater, la soglia di fringe benefit erogabili ai lavoratori entro il 12 gennaio 2023 aumenta da 600 euro a 3.000 euro.
Si tratta di una misura che non interesserà tutti i lavoratori in quanto il fringe benefit è erogato su base volontaria dal datore di lavoro.
C’è poco tempo a disposizione di aziende e lavoratori per sfruttare il nuovo tetto di non imponibilità fino a 3mila euro dei fringe benefit, cioè i beni e i servizi in natura concessi dal datore di lavoro al lavoratore come veicoli ad uso promiscuo, prestiti, fabbricati in uso per cui sono stabiliti speciali criteri di determinazione forfettaria dei valori da assoggettare a tassazione.
Per il 2022 rientrano nell’esenzione anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, gas, elettricità). Il Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2022 ha dato il via libera al decreto Aiuti quater. Nella bozza del testo approvato dall’Esecutivo (non ancora in GU), composto da 13 articoli, si introducono correttivi alla disciplina del Superbonus, si innalza il limite all’uso del contante e si estende la no tax area sui fringe benefits anche se, tuttavia, l’energia resta il focus principale del provvedimento.
L’articolo 3 del decreto prevede,appunto, l’aumento da 600 a 3mila euro della soglia della no tax area dei fringe benefit che le imprese potranno concedere ai dipendenti per sostenerli nel contenere il caro bollette. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, fino a 3mila euro non concorrono, dunque, a formare il reddito imponibile.
Già Il decreto Aiuti-bis (Dl 115/2022) aveva allargato l’ambito dei fringe benefit , includendo fra le somme detassate fino a 600 euro, per il solo 2022 .
Ora il decreto Aiuti quater, modificando proprio il Dl 115/2022, allarga la soglia di esenzione, ma sempre in riferimento al periodo d’imposta in corso. Per il momento si parla di «una sorta di tredicesima detassata per aiutare i lavoratori a pagare le bollette» ma dipenderà anche da quante aziende, in così breve tempo, saranno in grado di erogare somme elevate in fringe benefit.
L’allargamento della soglia di esenzione può continuare a intendersi dunque come un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante da 200 euro previsto dall’articolo 2 del Dl 21/2022.
La possibilità di erogare benefit detassati fino a 3mila euro si applica a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi anche ai collaboratori), senza vincoli di reddito per accedere, e i benefit possono essere dati anche ad personam (senza la necessità di un accordo aziendale). Le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per le utenze domestiche potranno riguardare solo consumi effettuati nel 2022, relativi a immobili abitativi posseduti o detenuti, in base a un titolo idoneo, dal dipendente o dai suoi familiari (indicati nell’articolo 12 del Tuir), a condizione che ne sostengono effettivamente le spese. Il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione che giustifichi la spesa sostenuta o, in alternativa, un’autocertificazione con la quale attesti il possesso della documentazione che prova il pagamento delle utenze, e gli elementi necessari per identificarle. In caso di superamento del limite di 3mila euro, il valore erogato al lavoratore concorre interamente a formare il reddito.
Entro il mese di dicembre, i datori di lavoro si troveranno dunque costretti a effettuare conguagli fiscali in cedolino in favore dei lavoratori per i quali, alla luce della nuova soglia di non imponibilità, il limite risulterà non più superato.